Il Superbonus per l’adeguamento di ascensori
Il Superbonus 110% è un insieme di agevolazioni fiscali valido per interventi di riqualificazione energetica e sismica degli immobili residenziali. Non tutti sanno però che dal 1° gennaio 2021 il Superbonus 110% è applicabile anche agli ascensori, come misura fondamentale per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche e migliorare l’accessibilità delle nostre abitazioni.
Superbonus 110%: di cosa si tratta?
Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione introdotta dal “Decreto Rilancio” (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), che punta a rendere più efficienti e sicure le nostre abitazioni.
Il Superbonus consiste in una detrazione fiscale del 110% e si suddivide in due tipologie di interventi:
– Ecobonus, che agevola i lavori di efficientamento energetico
– Sismabonus, che incentiva quelli di adeguamento antisismico
Superbonus: come si applica all’ascensore?
Dal 1° gennaio 2021, rientrano tra i lavori cosiddetti “trainati” anche gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche e al miglioramento dell’accessibilità degli edifici, nello specifico:
- l’installazione di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici
- la realizzazione di strumenti attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata che favoriscano la mobilità interna ed esterna all’abitazione per persone disabili
Occorre tener presente che, affinché ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici possano rientrare tra gli interventi trainati, è essenziale che essi rispettino i requisiti previsti della legge in materia di accessibilità ai disabili, vale a dire il Decreto ministeriale 14 giugno 1989 n. 236, noto come DM 236/89 per Eliminazione delle Barriere Architettoniche.
Quali caratteristiche tecniche deve avere l’ascensore per rientrare nel Superbonus 110%?
Il riferimento è la normativa DM 236/89, nello specifico il punto 8.1.12, in cui vengono elencate le caratteristiche tecniche principali che ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici devono possedere per essere considerati ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche:
- Cabina: dimensioni minime 1,20 m profondità x 0,80 m larghezza
- Luce netta minima porta: 0,75 m posta sul lato corto
- Spazio minimo anteriormente alla porta della cabina: 1,40 m x 1,40 m
- Porte di cabina e di piano: con apertura automatica
- Arresto al piano: con auto-livellamento con tolleranza massima +/-2cm
- Stazionamento cabina al piano: a porte chiuse
- Bottoniere interne ed esterne: posizionate ad altezza massima compresa tra 1,10 m e 1,40 m con numerazione in rilievo e in Braille
- In cabina deve essere presente un sistema di comunicazione bi-direzionale e una luce d’emergenza
- Segnalazione sonora dell’arrivo al piano
I requisiti anagrafici o di disabilità sono vincolanti ai fini dell’installazione di un ascensore come intervento trainato al 110%?
Rispetto alla prima formulazione del Superbonus 110%, un’importante novità riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche attraverso l’installazione di impianti elevatori è il superamento del requisito anagrafico e della condizione di disabilità grave, introdotta dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 dell’8 luglio 2020 e ribadita nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05839 del 29 aprile 2021.
L’agevolazione fiscale spetta dunque per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche (DM 236/89), indipendentemente dalla presenza o meno di over 65 o disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi.
In altre parole, a fare testo sono le caratteristiche dell’edificio e non l’età o le eventuali condizioni di disabilità dei residenti nell’immobile.