Decreto “Cura Italia”: credito d’imposta locazioni commerciali

Aprile 3, 2020
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L’articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19), prevede il “credito d’imposta per botteghe e negozi”. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cosa dice l’articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

L’articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recita: “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse  all’emergenza  epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1”.

In base a quanto previsto da decreto “Cura Italia”, dunque, il credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa. Nessun credito di imposta sui canoni di locazione per il mese di marzo per i professionisti a partita Iva. La misura decisa nel decreto “Cura Italia” per loro è inaccessibile. Per tale ragione, le associazioni professionali ordinistiche hanno richiesto un ampliamento della misura ai professionisti iscritti agli albi.

Il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta

Con la risoluzione n. 13/E, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato il codice tributo per poter usufruire del credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione di botteghe e negozi.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia, è stato istituito il codice tributo “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”. Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.

Secondo quanto spiegato, in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

I chiarimenti del Mef sull’utilizzo del credito d’imposta per botteghe e negozi

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato “Domande e risposte sulle nuove misure economiche – Covid-19”. Una serie di Faq che chiariscono le disposizioni contenute nel decreto 18/2020.

Rispondendo alla domanda “A chi è applicabile il ‘Credito d’imposta per botteghe e negozi’?” viene chiarito: “Il decreto prevede un credito d’imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve quindi:

  • essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
  • essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

In questo modo agli esercenti di attività di vendita al dettaglio, soprattutto di ridotte dimensioni, che hanno dovuto sospendere l’attività, viene riconosciuto un parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell’immobile adibito all’attività al dettaglio e attualmente inutilizzato. Sono escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali (tra le quali, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità)”.

Rispondendo alla domanda “In che modo posso ottenere il credito d’imposta?” viene chiarito: “L’importo può essere utilizzato a partire dal 25 marzo 2020 in compensazione, utilizzando il Modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate”.

Rispondendo alla domanda “Il ‘Credito d’imposta per botteghe e negozi’ è da intendersi applicabile anche ai contratti di affitto di ramo d’azienda e ad altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciale?” viene chiarito: “La misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali”.

Confedilizia: “Una risposta insufficiente al problema”

Parlando a idealista/news, il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, ha affermato: “Serve dare respiro e fiato ai locali commerciali attraverso la leva fiscale ai locatori. Per ora c’è solo il credito d’imposta del 60% per una certa parte di inquilini, quelli dei locali C1, per il mese di marzo, che peraltro prescinde anche dal pagamento del canone e che comunque non è una risposta per nulla sufficiente al problema”.

Commentando l’impatto dell’emergenza sanitaria sul mondo immobiliare, il presidente di Confedilizia ha sottolineato: “Il problema più immediato è quello che stanno vivendo i proprietari di immobili commerciali locati, i quali stanno ricevendo richieste di riduzione e di sospensione dei canoni. Ci sono molte segnalazioni di difficoltà da parte degli inquilini, cioè degli esercenti delle attività. Si teme dunque che ci possa essere una riduzione dei redditi da locazione nei prossimi mesi”.

fonte:idealista.it