ll certificato di agibilità di un immobile.

Agosto 16, 2019
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Il certificato di agibilità, sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità, è un documento che attesta la sicurezza, l’igiene, la salubrità, il risparmio energetico, la conformità al progetto e l’agibilità appunto, di un immobile oggetto di intervento edilizio. Da qualche anno non è più necessario attendere che sia il Comune a rilasciare l’agibilità per utilizzare il fabbricato. Basta inviare la segnalazione allo sportello unico dell’inizio una volta conclusi i lavori per potersi godere immediatamente l’immobile. Nel caso non si provveda ad effettuare la segnalazione di agibilità quando prevista dalla legge, si va incontro a una sanzione pecuniaria. In ogni caso, fatta la segnalazione, non significa che l’immobile non possa essere sottoposto a controlli o dichiarato inagibile.

Disciplina del certificato di agibilità

Il certificato di agibilità o più correttamente la segnalazione certificata di agibilità è prevista e disciplinata dall’art. 24 del DPR n. 380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, riformato dapprima dal Decreto del Fare legge n. 69/2013 e in seguito dal dlgs. n. 222/2016. Il secondo intervento normativo, in particolare, ha eliminato il meccanismo del silenzio assenso previsto per il rilascio del documento da parte del Comune, sostituendo il certificato con un’autocertificazione, che può essere rilasciata dal direttore dei lavori che ha eseguito i lavori sull’immobile o da un tecnico incaricato. Occorre in ogni caso verificare anche cosa dispone la normativa regionale e comunale di riferimento, visto che quella nazionale qui trattata contiene solo le linee guida in materia.

 

A cosa serve la segnalazione certificata di agibilità

Ai sensi dell’art. 24 DPR n. 380/2001 la segnalazione certificata attesta:

– le condizioni di sicurezza;

– di igiene e salubrità;

– di risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati;

– la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità.

 

Quando è necessaria la segnalazione di agibilità

Ai sensi del comma 2 dell’art. 24 DPR 380/2001 entro quindici giorni dalla fine dei lavori di finitura, il  titolare del permesso di costruire, chi ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività o i loro successori o aventi causa, devono presentare allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

– nuove costruzioni;

– ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

 interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni per le quali, come già visto, è prevista l’agibilità.

Ai sensi del comma 3 dell’art 24 la mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità, comporta l’applicazione della sanzione da euro 77 a euro 464.

 

Documenti da allegare alla segnalazione certificata di agibilità

A stabilire quali documenti devono essere allegati alla segnalazione certificata di agibilità è il comma 5 sempre dell’art. 24, che così dispone:

– attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato;

– certificato di collaudo statico;

– dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori per gli interventi di riparazione e locali sulle costruzioni esistenti;

– dichiarazione di conformità delle opere realizzate in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

– gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

– dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico o, quando

previsto, il certificato di collaudo degli stessi.

 

Utilizzo immediato dell’immobile

Da quando la segnalazione certificata di agibilità ha sostituito il certificato di agibilità, che richiedeva comunque tempi di attesa per il rilascio del documento da parte del Comune, questo problema non esiste più. Come prevede infatti il co. 6 dell’art. 24 del DRP n. 380/2001 l’utilizzo delle costruzioni su cui sono stati eseguiti gli interventi “può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5.”

 

Controlli e inagibilità

Il fatto che la procedura per ottenere l’agibilità sia stata semplificata, non esclude controlli da parte delle autorità preposte e neppure il rischio che, per ragioni igieniche, venga disposto lo sgombero dell’immobile. Il co. 7 dell’art. 24 dispone infatti che le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane possono, nell’ambito delle proprie competenze, disciplinare come procedere ai controlli, anche a campione, delle opere realizzate e delle ispezioni. L’art. 26 del DPR 380/2001 dispone invece che, la presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso, previa richiesta dell’autorità sanitaria preposta.