Realizzare una tettoia: è necessario il permesso di costruire

Marzo 30, 2022
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Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3005 del 13 aprile 2021 ha spiegato come: “la costruzione di tettoie di consistenti dimensioni, comportanti una perdurante alterazione dello stato dei luoghi e incidenti per sagoma, prospetto, volumetria e materiali impiegati in modo stabile e duraturo sull’assetto urbanistico-edilizio del territorio, necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire”.

Questo perché, come ulteriormente spiegato dal TAR di Napoli, la realizzazione ex novo di una tettoia, anche nel caso in cui questa fosse eretta in aderenza a un muro preesistente, non rientra nella definizione di “intervento di manutenzione straordinaria”.

Per manutenzione straordinaria si intendono tutti quei lavori che consistono nel rinnovo o nella sostituzione di un elemento domestico: la costruzione di una tettoia modifica strutturalmente l’edificio e quindi necessita di un permesso che consideri le modifiche al prospetto.

Il TAR di Napoli e l’impatto delle opere sul territorio

Per scendere ancor più nel dettaglio, il TAR di Napoli con la sentenza n. 6146 del 1° ottobre 2021 ha affermato che: “ai fini dell’esatta individuazione del titolo edilizio occorrente per la realizzazione di una tettoia, occorre sempre fare riferimento all’impatto effettivo che le opere generano sul territorio, con la conseguenza che si deve qualificare l’intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi), laddove, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione della relativa area, esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie”.

“Pertanto, quando le tettoie incidono sull’assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell’aggiunta di un elemento strutturale dell’edificio con modifica del prospetto, perciò la relativa costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo assentibile con semplice D.I.A., anche in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi”.

Le ultime conferme

Ecco alcune recenti sentenze che confermano la necessità del permesso preventivo di costruzione qualora si desiderasse erigere una tettoia:

  • È stato ritenuto necessario richiedere il permesso di costruire per una “tettoia con travi e pilastri in legno, con copertura di perline di legno e tegole poggiante, la parte più bassa di circa 2.20 ml sul muro di confine e la parte più alta, d circa 4.00 ml sul fabbricato adiacente, per una superficie totale di circa 32 mq.” (TAR Campania, Napoli, sez. II nella sent. 17 febbraio 2022, n. 1065);
  • È stata confermata la necessità del permesso di costruire “per una tettoia, avente struttura portante in scatolari di ferro e copertura a una falda in lamiere grecate, con dimensioni di circa m. 10,00×2,90 con altezza media di circa m, 2,60 pari a mq. 29,00, adibita a deposito”(TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 25 gennaio 2022, n. 208);
  • In egual misura, anche in questo caso, è stata sostenuta la necessità di essere in possesso del permesso preliminare per effettuare << una tettoia con struttura in tubi innocenti con tetto a due falde e coperta in lamiera ondulata di m. 65,00 x 12,00, alta all’apice m. 4,00 ed alla gronda m. 3,60, poggiante su nudo terreno ed utilizzata come ricovero di locomotive e carrozze antiche di valore storico e da una seconda tettoia con struttura in scatolato di ferro, coperta con lamiera ondulata e tetto a due falde alta all’apice m. 5,20 e alla gronda 3,90 poggiante su un plateatico di cemento alto circa 10,00 cm., utilizzata come deposito di materiale edile >> (TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, nella sent. 31 dicembre 2021, n. 13653).

di Linda Compagnoni