Sospensione causa Covid dell’agevolazione prima casa
In seguito alla diffusione del Covid, il decreto Liquidità ha previsto la sospensione dei termini per l’agevolazione prima casa con l’obiettivo di evitare la decadenza dai benefici. Ma bisogna fare attenzione ai casi in cui è possibile. Vediamo quanto chiarito in merito dall’Agenzia delle Entrate.
Con la risposta n. 235, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un contribuente che nel 2018 ha acquistato alcuni immobili per realizzare un’unica unità abitativa e ha avviato dei lavori di ristrutturazione, di consolidamento sismico e di risparmio energetico che, a causa dell’emergenza coronavirus, hanno subìto notevoli ritardi e non sono ancora ultimati. Il contribuente ha quindi domandato se può avvalersi della proroga per la sospensione dei termini per l’agevolazione prima casa causa Covid.
Dopo aver ricordato quanto disposto dal decreto Liquidità e dai successivi provvedimenti che hanno disposto la proroga della sospensione dei termini per poter beneficiare delle agevolazioni prima casa, l’Agenzia delle Entarte ha spiegato che il termine in questione non è tra quelli sospesi, in quanto “il termine entro il quale l’interpellante dovrebbe ultimare i lavori intrapresi (…2021)”, non è riconducibile “tra quelli specificatamente elencati dal citato articolo 24 del decreto legge n. 23 del 2020”.
Come precisato, con la circolare n. 9/2020, nel fornire chiarimenti riguardo alla corretta applicazione dell’articolo 24 del decreto Liquidità, è stato sottolineato che i termini sospesi relativi all’agevolazione prima casa sono:
- il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici prima casa nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici prima casa.
E’ infine sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.